INFO. NORMATIVA
Arresto in flagranza di reato
Codice di Procedura Penale
L’art. 383 c.p.p., al primo comma, prevede che gli individui privati hanno la facoltà – si badi, non l’obbligo – di procedere all’arresto in flagranza ma solo nei casi di arresto obbligatorio previsti dall’articolo 380 c.p.p. e purché si tratti di delitti perseguibili di ufficio. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia (art. 383 comma 2).
