CIRCOSTANZE AGGRAVANTI NEL DELITTO DI FURTO

ladro

 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI NEL DELITTO DI FURTO

 

L’art. 625 del codice penale prevede le circostanze aggravanti:La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032:[1. …;]2. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;3. se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;4. se il fatto è commesso con destrezza;5. se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;6. se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;7. se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;8. se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.Queste sono le circostanze aggravanti specifiche per il reato di furto.Poi ci sono altre ipotesi che aggravano il reato, e sono applicabili a tutti i reati e previste dall’art. 61 c.p.Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:1. l’avere agito per motivi abietti o futili;2. l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;3. l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento;4. l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone;5. l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;6. l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;7. l’avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;8. l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;9. l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;10. l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio;11. l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità.LE DIFFERENZE:A)Ora la differenza è nella manifestazione del reato, ovvero come viene posto in essere il furto.Se viene commesso semplicemente è previsto e punito dall’art. dall’art. 624 c.p..Qualora nella commissione del reato v’è un comportamento che di per sè è idoneo ad aggravare, rendere più odiosa la condotta, o l’offesa alla persona/e che lo subiscono, allora si chiama furto aggravato.B) sotto il profilo della pena: il furto semplice ha una pena più lieve rispetto a quello aggravato.C) sotto il profilo della procedibilità. il furto semplice è punibile solo qualora la persona che lo ha subito chieda al P.M. di procedere penalmente (con atto di querela), ovvero portare il presunto ladro in giudizio innanzi al Giudice.Per il furto aggravato, il P.M., se ritiene che si sia concretizzata la fattispecie di furto aggravato, può citare a giudizio il presunto ladro innanzi ad un giudice, senza nessuna preventiva “autorizzazione” della persona offesa.CASO CONCRETO : Furto semplice: prendo un pacchetto di sigarette messo sul bancone, davanti al tabaccaio, pensando che non mi veda, ed esco tenendolo in mano, non avendo pagato.Furto aggravato: prendo una maglia, ai grandi magazzini, nascondendola, nel giaccone, alla cassiera, e non pagando. Ho usato destrezza, quindi ho aggavato il mio comportamento.

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