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NUOVO PRESIDIO SERVIZI FIDUCIARI DI PORTIERATO

Urban Center – Rovereto (TN)

dal 27/2/2019

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Mendicante insistente? Multa e carcere fino a 6 mesi

Il decreto sicurezza predisposto dal Ministero dell’Interno, Matteo Salvini, ormai definitivamente convertito in legge, ha introdotto una nuova fattispecie di reato che mira a perseguire e punire coloro che si rendono responsabili del c.d. “accattonaggio molesto”.

  1. 1. Mendicità
  2. 2. Esercizio molesto dell’accattonaggio
  3. 3. Reato di accattonaggio molesto: scatta l’arresto
  4. 4. Stretta sugli organizzatori dell’accattonaggio altrui

Con la legge di conversione del decreto sicurezza, invece, “l’esercizio molesto dell’accattonaggio” è espressamente contemplato da una norma ad hoc, ovvero l’art. 669-bis, inserito subito dopo l’art. 669 del codice che punisce l'”Esercizio abusivo di mestieri girovaghi”.

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, persegue chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà.

In molti si sono chiesti, leggendo il testo della disposizione, come ne verrà garantita la concreta operatività e come devono essere interpretati i parametri posti dall’art. 669-bis; tuttavia, per ottenere risposta a simili interrogativi, sarà necessario attendere ulteriori sviluppi e precisazioni da parti delle sedi deputate.

Reato di accattonaggio molesto: scatta l’arresto

Altra scelta discussa è stata quella delle sanzioni che rischiano i futuri trasgressori, ovvero coloro che verranno trovati a esercitare l’accattonaggio in modo molesto.

La pena è quella dell’arresto da tre a sei mesi a cui si accompagna l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. Inoltre, è sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite a commettere il reato.

Stretta sugli organizzatori dell’accattonaggio altrui

[Torna su]

Ma le novità in tema di accattonaggio non si sono esaurite con l’introduzione dell’art. 669-bis: anche gli organizzatori vedono inasprirsi il trattamento sanzionatorio a seguito della modifica dell’art. 600-octies che verrà rubricato “Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio”.

Nella sua formulazione attuale, la norma persegue, salvo che il fatto costituisca più grave reato, tutti coloro che si avvalgono per mendicare dei minori di anni 14; stessa sorte colpisce chi permette che siano gli infraquattordicenni sottoposti alla propria autorità o affidati alla sua custodia o vigilanza a mendicare, oppure che altri se ne avvalgano per lo stesso scopo. La pena è quella della reclusione da uno a tre anni. La legge in materia di sicurezza, aggiungendo all’art. 600-octies un secondo comma, ha ritenuto opportuno sanzionare con la reclusione da uno a tre anni anche chiunque si sia reso colpevole dell’organizzazione dell’altrui accattonaggio, se ne sia avvalso o comunque lo abbia favorito a fini di profitto.


Inaugurazione TEDi – C.C. Braide Mezzolombardo 25/11/2018

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VIDEOSORVEGLIANZA E GDPR 679/2016/EU

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📹In attesa che venga stabilita la grafica del nuovo “logotipo”, questi sono i cartelli da esporre laddove siano presenti apparati di videosorveglianza; gli stessi sono adeguati al nuovo GDPR 679/2016/EU. Indispensabile(e tassativo) indicare il responsabile del trattamento dei dati (non è opzionale!).

 


BUON 5° COMPLEANNO MUSE – Museo delle Scienze (Trento)

 

 

Agenda Digitale EU

A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Il GDPR nasce da precise esigenze, come indicato dalla stessa Commissione Ue, di certezza giuridica, armonizzazione e maggiore semplicità delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali dall’Ue verso altre parti del mondo.Si tratta poi di una risposta, necessarie e urgente, alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici (a inizio ottobre il WP29 ha adottato tre fondamentali provvedimenti che avranno importanti ricadute su punti essenziali del GDPR proprio sul tema dell’innovazione tecnologica) e dai nuovi modelli di crescita economica, tenendo conto delle esigenze di tutela dei dati personali sempre più avvertite dai cittadini Ue. Vedi anche le novità previste in Legge di Bilancio 2018. A preoccupare sono, però, le disposizioni di ratio sostanzialmente opposte che hanno attribuito agli Stati membri la possibilità di legiferare in autonomia al fine di “precisare” le norme contenute nel GDPR. In qualche modo si è “tradita” l’iniziale visione dell’Ue e potrebbero sorgere contrasti tra il Regolamento e le leggi nazionali adottate per allinearsi alle nuove Indicazioni.

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91° Adunata Nazionale Alpini Trento – SPECTRA c’è!


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Saremo presenti:
https://www.facebook.com/BuonconsiglioNuoto/?fref=ts

Servizio Fiduciario Integrato di Portierato, Controllo Accessi, Servizi di Ricezione/Accoglienza, Addetti alle Emergenze (L. 81/08) e Primo Soccorso BLS-D (DGP 40/2011)

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SAREMO PRESENTI CON IN NS SERVIZI FIDUCIARI DI PORTIERATO, CONTROLLO ACCESSI, ADDETTI ANTINCENDIO E AL PRIMO SOCCORSO.


SAREMO PRESENTI CON IN NS SERVIZI FIDUCIARI PORTIERATO, CONTROLLO ACCESSI, ADDETTI ANTINCENDIO ED AL PRIMO SOCCORSO.

E V E N T O

I GIORNI DEL RE

Trento 10 e 11 giugno 2017

#IGIORNIDELRE #RESCANIA

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Il 10 e 11 giugno 2017 Scania è pronta a scrivere una nuova pagina nel mondo dei veicoli decorati. L’azienda aprirà i cancelli della propria sede, in via di Spini 21 nell’area produttiva di Trento Nord, per accogliere oltre 200 veicoli “decorati” selezionati dalla Rete Scania con la collaborazione dell’associazione Truck Look.

“I giorni del Re”: è questo il nome dell’evento interamente dedicato ai pesi massimi ed in particolare a tutti gli appassionati che, con grande creatività, hanno personalizzato e reso unico il loro veicolo. Un evento imperdibile per gli appassionati di motori che potranno ammirare i moltissimi veicoli decorati in esposizione e stringere la mano a due ospiti d’eccezione: Kristofer Hansén, Responsabile del Design di Scania e padre dei nuovi veicoli Scania e Sven-Erik “Svempa” Bergendahl, decoratore di fama mondiale giunto a Trento con i suoi veicoli Chimera e Red Pearl.

 

L’evento ufficiale prenderà il via sabato 10 giugno alle ore 11 con il taglio del nastro da parte dei responsabili di Italscania al fianco delle autorità della città di Trento. Nel pomeriggio i più bei decorati sfileranno per le vie di Trento, con sosta in Piazza Dante.

Un weekend ricco di eventi, a partire dai disegnatori dello Studio d’Arte Andromeda che, guidati dalla tratto esperto di Umberto Rigotti, intratterranno i visitatori con le loro creazioni artistiche su strada. Sabato 10 giugno, inoltre, sarà possibile ammirare Cornelio Perini all’opera nel decorare i veicoli live con aerografo a mano libera.

Anche i piccoli ospiti potranno divertirsi al grande evento in programma a Trento grazie all’intrattenimento di Stefania Garaccioni, artista circense e fondatrice di Ludica Circo che vanta una formazione di circo sociale con il Cirque du soleil.

Due giorni di altissimo livello, a partire dall’offerta culinaria: in occasione de “I giorni del re” giungeranno a Trento i migliori Food Truck d’Italia per deliziare i partecipanti dell’evento con cibo di strada di altissima qualità.

Un evento all’insegna della musica: la manifestazione verrà trasmessa in diretta nazionale con il Party On The Road di Radio Studio Più. Il sabato sera alle ore 21:00 inoltre, la sede di Italscania ospiterà il concerto dei Radiottanta, la famosa cover band pronta ad intrattenere i moltissimi visitatori con le musiche più famose degli anni Ottanta.

 

Hashtag ufficiali dell’evento: #rescania#igiornidelre#scania

 

Inserimento WHITE LIST, imprese certificate come non soggette ad infiltrazioni mafiose

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Aggiornamento,  di alcuni operatori che ne necessitavano, del Primo Soccorso BLS-D C.R.I.

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Complimenti a (da sx) Marzinotto, Franceschi, Bitante e Roncador, reduci dalla formazione/aggiornamento di primo soccorso C.R.I. BLS-D (defibrillatore semi-automatico). La professionalità al servizio del cliente è la nostra filosofia. 👏🏻 — alla grande.

SERVIZI FIDUCIARI PER HOMELAND SECURNET  Trento

Servizi Fiduciari Spectra per HomelandSecurnet 

http://www.homelandsecurnet.com


PARCHEGGIO:

è reato bloccare un’altra auto

Autore : Redazione “La Legge Per Tutti” (www.laleggepertutti.it)
Data: 19/05/2016

Violenza privata a carico dell’automobilista che chiude il passaggio a un’altra automobile impedendole di transitare.

Ostruire il passaggio a un’altra auto, parcheggiando in modo incivile tanto da non lasciarla passare, fa scattare il reato di violenza privata: non solo, quindi, una semplice multa per violazione del codice della strada (illecito amministrativo) a carico di chi blocca l’uscita o l’entrata da o per un garage, un cancello, un box auto, l’ingresso a un cortile, un edificio ecc., ma anche un procedimento penale vero e proprio. A dirlo è una sentenza della Corte di Appello di Palermo [1] con una recente sentenza che riprende un filone ormai costante in giurisprudenza.

Il reato di violenza privata, previsto dal nostro codice penale [2], punisce (tra l’altro) chiunque costringa un’altra persona, contro la sua stessa volontà, a sopportare un comportamento altrui. La pena prevista è la reclusione fino a 4 anni.

Pertanto, parcheggiare un’auto in modo tale da bloccare l’unica via di accesso ad altre abitazioni configura il reato di violenza privata, in quanto l’ostruzione del passaggio priva la persona offesa della libertà di determinazione e di azione.

© Riproduzione riservata – La Legge per Tutti Srl

I precedenti

Anche la Cassazione [3], in passato, ha avuto modo di chiarire che il comportamento di chi blocca un’altra auto, impedendole il passaggio, l’uscita o l’entrata da o in un box auto, un parcheggio pubblico, un cortile o un cancello, costituisce reato. Reato che prescinde dall’intenzione di procurare un danno al soggetto “ostruito” (cosiddetto dolo); anche la semplice noncuranza, disattenzione o dimenticanza può portare al procedimento penale. Solo il caso sopravvenuto per forza maggiore, non prevedibile e non altrimenti evitabile, dettato dalla necessità di tutelare un bene di rango superiore (come la propria vita o quella di un’altra persona) potrebbe costituire una valida causa di giustificazione.

Come tutelarsi?

In questi casi, la “vittima” dell’ostruzione potrà chiamare la polizia affinché rimuova l’ostacolo con l’ausilio del carro attrezzi. Il verbale dei poliziotti intervenuti costituirà atto pubblico che varrà come prova ai fini dell’eventuale procedimento penale: procedimento che, tuttavia, per essere avviato, necessita della querela della parte offesa. Quest’ultima, a tal fine, dovrà recarsi presso la stazione dei Carabinieri più vicina e denunciare l’accaduto. Una prova fotografica, anche se scattata con il proprio smartphone, potrà sempre essere d’aiuto per una prima ricostruzione dei fatti e per la successiva produzione in processo.

Alla vittima è consentito costituirsi parte civile all’interno del processo penale per chiedere il risarcimento del danno in via provvisoria. L’eventuale ulteriore danno (che andrà però dimostrato in modo analitico: si pensi alla perdita di un’occasione di lavoro, di una coincidenza con il treno o l’aereo, ecc.) potrà essere richiesto attivando una causa civile di risarcimento.

Note:
[1] C. App. Palermo, sent. n. 648/2016 del 22.02.2016. [2] Art. 610 cod. pen.
[3] Cass. sent. n. 48346/15 del 7.12.2015.

© Riproduzione riservata – La Legge per Tutti Srl

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VIE DI FUGA

via di fuga

L’articolo 64 comma 1 lettera “b” del D.Lgs. 81 del 09/04/08 “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – revisione settembre 2015” cita che:
“ Le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentire l’utilizzazione in ogni evenienza”
In caso di mancanza l’articolo 68 “Sanzioni per il datore di lavoro” comma 1 lettera “b” del medesimo decreto, indica come sanzione:
“L’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro”

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Registrazione “fai da te” di conversazioni tra persone presenti con i telefonini: privacy, intercettazione dei segreti e confidenze, eventuali reati.

Registrare o filmare, di nascosto, una conversazione tra privati, utilizzando un cellulare o un altro apparecchio di ultima generazione (senza essere stati, tuttavia, autorizzati da un giudice, dalla polizia, dai carabinieri o da qualsiasi altra autorità pubblica) allo scopo di prevenire eventuali illeciti nei nostri riguardi (un’ingiuria, una minaccia, ecc.) o per precostituirsi la prova di una confessione che ci consenta di esercitare un nostro diritto (per es. l’ammissione del debitore del mancato pagamento), non costituisce né reato, né lesione della privacy; ma ciò vale solo a determinate condizioni che qui di seguito vedremo.

Le registrazioni e le intercettazioni

Attenzione: quando parliamo di registrazioni non ci stiamo riferendo alle cosiddette “intercettazioni”. Queste ultime sono le attività di indagine svolte dalle pubbliche autorità nei confronti di terzi, i quali sono tutti all’oscuro del fatto che le loro parole sono captate dalle forze di polizia. Lo scopo è, appunto, quello di prevenire la commissione di reati o di individuare i relativi colpevoli una volta che i reati siano stati già commessi.

Le intercettazioni devono essere previamente autorizzate da un giudice che deve fissare, con precisione, gli ambiti temporali e geografici entro cui tali attività di indagine devono svolgersi.

Al contrario, la registrazione è un’attività che può essere svolta da qualsiasi privato cittadino, di propria iniziativa, e senza la previa autorizzazione da parte di un magistrato. Lo strumento utilizzato può essere un registratore, uno smartphone, un computer o una piccola telecamera nascosta. Non ci sono limiti agli strumenti che possono essere utilizzati, ma è chiaro che tanto più è affidabile il metodo di registrazione, sotto l’aspetto tecnico, tanto più difficile sarà contestare la corrispondenza al vero delle voci e dei suoni così memorizzati.

Inoltre, nella registrazione, al contrario che nella intercettazione, almeno uno dei soggetti (colui che registra) è al corrente del fatto che le dichiarazioni stanno per essere memorizzate su un supporto duraturo (nelle intercettazioni, come avevamo detto, tutti i soggetti sono ignari di ciò).

Quando la registrazione di una conversazione è lecita

In generale, è lecito registrare o filmare una discussione tra presenti, e ciò perché, come afferma la Cassazione [1], “chi dialoga accetta il rischio che la conversazione sia registrata”. Ciò vale a maggior ragione quando chi registra lo fa per tutelare un proprio diritto. Del resto, la registrazione altro non è che la documentazione di quanto è stato già appreso. Essa, dunque, serve principalmente per precostituirsi una prova in caso di un eventuale processo, al fine di poter esercitare il proprio diritto alla difesa, sancito dalla Costituzione.

Diverso, invece, sarebbe il caso di chi registri una confidenza di una persona (per esempio, un tradimento extraconiugale) solo per ricattarla.

Perché però possa essere considerato lecito registrare le dichiarazioni di un’altra persona ignara di ciò è necessario non trovarsi all’interno della sua abitazione, residenza, dimora, ufficio, automobile o in qualsiasi altro luogo ove si svolge la sua vita privata. Lo stesso vale anche in qualsiasi altro luogo di pertinenza della persona spiata: si pensi all’abitazione dei genitori, del fidanzato/compagno, ecc.. Diversamente scatterebbe il reato di illecita interferenza nell’altrui vita privata [2]. Ciò non avviene, invece, nel caso di registrazione avvenuta su una pubblica via, su un mezzo pubblico, in una palestra o in altro luogo di ricreazione, all’interno di un ufficio pubblico, ecc.: in tali casi, infatti, non scatta alcuna violazione della privacy.

Medesima considerazione vale nel caso di filmato video: la ripresa, effettuata con uno spartphone o qualsiasi altra telecamera, deve essere interdetta nei luoghi di privata dimora.

Tale divieto vale, però, solo se a registrare sia il terzo “estraneo”, ossia colui che non è titolare della abitazione, auto, ufficio, ecc. Invece, ben potrà effettuare la registrazione l’altro soggetto, che appunto si trova in casa propria, nella propria automobile, nel proprio studio, ecc. Un professionista potrebbe registrare, per esempio, le dichiarazioni del cliente seduto al di là della scrivania. Allo stesso modo, chi guida la propria vettura può registrare le dichiarazioni del trasportato, e così via.

Negli ambienti di lavoro, invece, esistono regole più ferree, posto il divieto di strumenti di controllo a distanza nei confronti dei dipendenti. È tuttavia vero che la giurisprudenza ha considerato valida la sottrazione, da parte del lavoratore, di documenti riservati di azienda se utilizzati per far valere un proprio diritto in processo.

La registrazione deve rimanere segreta

Il fatto che si sia validamente registrata una conversazione tra terzi non implica però il diritto di diffonderla o, peggio, di pubblicarla su un social network come Facebook o, magari, di girare tramite email il file audio contenente le voci delle persone spiate. La registrazione, infatti, deve servire – come sopra anticipato – alla tutela di diritti innanzi a un giudice e non per triviali fini di pettegolezzo, diffamazione, ecc. Se non viene rispettato questo paletto potrebbe scattare il reato di lesione della altrui privacy [3].

Pertanto, solo in due casi è consentito diffondere a terzi le registrazioni con le dichiarazioni altrui:

– se c’è il consenso dell’interessato

– se avviene con lo scopo di tutelare un proprio o un altrui diritto. Si pensi al caso di Tizio che faccia sentire la conversazione al proprio avvocato perché lo consigli se sporgere querela o meno. O al caso di Sempronio che invii il file a un ispettore per poter continuare le attività investigative ed, eventualmente, farle poi valere in causa.

Utilizzo nel processo civile

Nell’ambito del processo civile, vi è sempre stata una tendenza ad escludere quelle che non sono le prove “tipiche” contemplate dal codice di procedura e, tra queste, non vi è la registrazione (prove tipiche sono invece la scrittura privata come il contratto, l’atto pubblico come quello notarile, la testimonianza, la confessione, il giuramento). La registrazione potrebbe, tuttavia entrare nel processo perché considerata uno dei cosiddetti mezzi di “riproduzione meccanica” che fanno prova solo se non contestati dalla controparte. Facile però sarebbe confutare l’attendibilità di una registrazione se non viene corroborata anche da una testimonianza a supporto dei fatti in essa rappresentati.

Una volta che venga richiesto di acquisire la registrazione il giudice nomina un CTU (consulente tecnico d’ufficio) che provvede a trascriverla (sbobinamento) e a trasformarla in un documento cartaceo.

Utilizzo nel processo penale

Nel processo penale, invece, l’acquisizione delle registrazioni effettuate da terzi viene ammessa con maggiore elasticità. Così chi voglia ottenere la punizione di un altro soggetto per il reato da questi commesso, oppure dimostrare in un processo, in cui egli stesso è parte, una determinata circostanza, può utilizzare la registrazione eseguita e presentarla al giudice penale. Non è necessario che la registrazione sia stata materialmente eseguita proprio dal soggetto che poi, nel processo, la utilizza; ben invece potrebbe essere stata compiuta da un’altra persona e poi a quest’ultimo consegnata.

All’interno del processo penale, la registrazione costituisce prova documentale e pertanto è liberamente valutabile dal giudice. Il giudice, cioè, deve valutare l’attendibilità delle dichiarazioni, l’eventuale formulazione delle domande, lo stato delle parti e la serietà delle espressioni utilizzate, il tono della conversazione, l’inequivocità delle dichiarazioni, il contesto, ecc. Tutti tali elementi potrebbero portare il giudice a non considerare affatto la registrazione come prova oppure, al contrario, portarla a fondamento della propria decisione definitiva.

Nell’ambito del processo penale la registrazione può essere consegnata immediatamente con la querela, se con la stessa si vuole dimostrare l’esistenza del reato. Si potrebbe anche presentare in un altro momento delle indagini. Nel corso del processo se ne può chiedere l’acquisizione al Tribunale. Non è necessario che la registrazione venga trascritta da un esperto (consulente) poiché è la stessa registrazione ossia il nastro o l’apparecchio sul quale è impressa che costituisce la prova documentale. Saranno il Pubblico Ministero oppure il Tribunale a nominare – solo eventualmente – un consulente, nel primo caso, un perito, nel secondo, per procedere alla sua trascrizione.

In ogni caso la parte del processo (indagato, imputato, parte offesa, parte civile) è libero di nominare un proprio consulente e produrre la registrazione all’Autorità insieme alla trascrizione.

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SIAMO ORGOGLIOSI DI INFORMARE CHE LA NOSTRA IMPRESA HA RICEVUTO L’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AD

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AVENDO, QUEST’ULTIMA, RICONOSCIUTO IN SPECTRA I REQUISITI DI PROFESSIONALITA’  RICHIESTI.

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PORTIERATO E/O ISTITUTO DI VIGILANZA ?

[…] Si deve peraltro rappresentare, quale rafforzativo di quanto sopra, che il d.p.r. 153/2008 ha inserito l’art. 256 bis del Regolamento TULPS, il quale ha apportato un’importante chiarimento in merito del servizio di antitacheggio. Infatti tale articolo al comma 3 prevede che la vigilanza presso i centri commerciali sia di esclusiva competenza degli istituti di vigilanza allorquando “speciali esigenze di sicurezza impongano che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate”. Dal che si evince che in tutti gli altri casi (ovvero laddove non esistono speciali esigenze di sicurezza), il servizio può essere svolto anche da altri soggetti. E in tal senso ed in più occasioni, non ultima la circolare 557/PAS/U/004935/10089.d del 24 marzo 2011, il Ministero dell’Interno ha affermato che tali servizi posso essere svolti lecitamente anche mediante l’ausilio di agenzie di servizi di portierato ancorché prive di licenza prefettizia. Attenzione quindi a non travalicare la propria sfera di competenza perché nel caso in cui un investigatore privato svolgesse compiti attinenti alla vigilanza e viceversa si produrrebbe il reato di cui agli artt. 134 e 140 TULPS.

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, ti porgo cordiali saluti.
Avv. Roberto Gobbi

NUOVA PLACCA IDENTIFICATIVA “SERVIZI FIDUCIARI” SPECTRA

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http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17423.asp

Furto in supermercato sotto il controllo del personale addetto alla vigilanza: consumato o tentato? Le Sezioni Unite mettono la parola fine all’annoso dibattito

Fonte: Furto in supermercato sotto il controllo del personale addetto alla vigilanza: consumato o tentato? Le Sezioni Unite mettono la parola fine all’annoso dibattito
(www.StudioCataldi.it)

di Laura Viola Berruti
viola.berruti@me.com
Non si può certo negare che i furti all’interno di un supermercato sono all’ordine del giorno e che i differenti sistemi di sorveglianza debitamente predisposti dalla struttura permettono di vanificare tempestivamente la condotta criminosa.
Le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi sul discrimine tra tentativo e consumazione del furto, proprio nel caso in cui l’addetto preposto alla vigilanza mantiene il controllo sul bene oggetto della condotta criminosa in atto.

Questione di particolare rilevanza e di forte impatto sociale se si considera che, nella maggior parte di questi casi, la condotta è tenuta da indigenti, disagiati o giovani imprudenti verso cui la risposta penale, quindi, verrebbe ulteriormente alleggerita riconoscendo il mero tentativo.

Si fronteggiavano principalmente tre orientamenti il cui contrasto si incentrava sulla differente attribuzione di significato alla sottrazione e all’impossessamento, oltre che sulla rilevanza conferita al controllo del personale addetto alla vigilanza.

In primis, si segnala quella giurisprudenza[1] che non contesta come il momento del superamento delle casse, omettendo di pagare la merce, segni il momento consumativo del reato, ma puntualizza che, a monte, la consumazione si verifica ancora prima, ovverosia quando il soggetto occulta i beni sulla propria persona, nella borsa o in una tasca ponendo le condizioni necessarie per oltrepassare la cassa.

Si ha una valorizzazione dell’amotio dagli scaffali del supermercato, come viene espressamente citato da talune sentenze[2], rilevando lo specifico momento delll’asportazione – carrying away – ai fini del compimento dell’azione tipica.

Il superamento delle casse assume, quindi, mera rilevanza probatoria di una condotta già consumata al momento dell’apprensione.

Il possibile controllo del personale addetto alla vigilanza non preclude il conseguimento illecito del possesso, ma conferisce solamente all’avente diritto la possibilità di intervenire nella fase post delictum per il recupero della refurtiva.

Il controllo costante non incide sul fatto costitutivo di reato, ma ha l’attitudine a escludere la circostanza dell’esposizione alla pubblica fede.

Nel medesimo filone, si inserisce il secondo orientamento che si differenzia dal primo nel posticipare il momento consumativo al superamento della barriera delle casse – “[…] a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza […]”[3] – perché usuali sono i casi in cui “le massaie fanno uso delle borse-carrellino”, non lasciando in vista la merce, oppure le ipotesi di consumo del prodotto immediatamente dopo il prelevamento dagli scaffali seguiti, tuttavia, dal pagamento dovuto.

Soltanto, quindi, nel momento in cui gli articoli non vengono mostrati alla cassa per sottrarsi al pagamento si consegue il possesso illegittimo, a prescindere del costante controllo della vigilanza che assume valore solo ai fini del recupero della merce.

Considerare irrilevante la signoria esercitata sui beni, tramite controllo del personale addetto oppure mediante dispositivi di antitaccheggio, presuppone che i concetti di sottrazione e di impossessamento vengano considerati equivalenti o, comunque, due “facce della stessa medaglia”; l’impossessamento, quindi, si realizza nel momento in cui si compie la sottrazione (rectius spossessamento)[4].

La scelta di aderire a questo orientamento è destinato anche a riflettersi su tutti quei casi di sottrazione di un’autovettura dotata di antifurto satellitare che consente di individuare l’esatta collocazione del mezzo.

Infatti, ad avviso di tale indirizzo, lo strumento di rilevamento non permetterebbe di mantenere la disponibilità materiale e giuridica del bene, ma acquisirebbe mera funzione recuperatoria a seguito di un furto che si considera già consumato[5].

La funzione protettiva del sistema satellitare non determina, pertanto, un rapporto reale con la cosa idoneo ad impedire quella condotta di sottrazione e traslazione del bene da un patrimonio ad un altro, ma si colloca all’esterno dell’iter criminis con fini meramente ripristinatori.

Sul fronte opposto, il terzo orientamento[6] considera la sottrazione come acquisizione della disponibilità materiale sulla cosa che non coincide necessariamente con il momento in cui si verifica l’impossessamento, ovverosia quando il soggetto agente acquisisce l’autonoma disponibilità al di fuori della diretta vigilanza della persona offesa.

Ai fini della individuazione del momento consumativo, pertanto, viene valorizzato, il criterio funzionale accolto dal Legislatore, rifuggendo dalle tradizionali teorie dell’amotio di Carrara, dell’ablatio di Pessina o dell’illazione francese.

Nondimeno, l’indirizzo ermeneutico in questione non può che affermare come il controllo dell’avente diritto sulla res consente il mantenimento della signoria sulla stessa.

L’intervento volto a interrompere la condotta criminosa può, quindi, essere esercitato in qualunque momento, nell’esercizio del proprio diritto sulla cosa.

Solo quando il soggetto agente acquisisce l’illegittima e autonoma signoria del bene, impossessandosi della res a discapito dell’avente diritto, il reato di furto può ritenersi consumato.

Se nonostante l’occultamento della merce il personale addetto alla vigilanza ne mantiene il controllo, mediante la stretta supervisione del soggetto agente o tramite i dispositivi antitaccheggio, il reato si manifesta solo nella forma tentata perché gli aventi diritto conservano la signoria sulla stessa.

Medesima ratio è seguita, quindi, per il controllo materiale e giuridico che il succitato sistema di rilevamento satellitare consente di mantenere qualora l’autoveicolo sia sottratto[7].

Non si può, ad ogni buon conto, non sollecitare un correttivo in quei casi in cui le zone schermate vanificano il sistema di vigilanza; in tal caso la consumazione del reato non potrebbe essere messa in discussione.

Questione, comunque, che non si presenterebbe per la disattivazione o rimozione dell’antifurto satellitare da parte del soggetto agente che verrebbe a integrare l’aggravante di cui all’art. 625, n. 2 cp.

Ecco, quindi, che il concomitante monitoraggio ad opera degli addetti alla sorveglianza dell’agente che supera la barriera delle casse senza pagare la merce prelevata viene ora interpretato dalle Sezioni Unite[8] come mantenimento della signoria sul bene dell’avente diritto.

Compiutamente gli Ermellini criticano il continuo riferimento di taluna giurisprudenza all’amotio della refurtiva da parte dell’agente che risulta essere inadeguata visto che è lo stesso sistema di vendita self-service dei supermercati che legittima gli acquirenti al prelevamento della merce dagli scaffali.

Il criterio funzionale – personale soppianta quello spaziale, oramai anacronistico e inadeguato a definire il concetto di impossessamento.

Il possessore mantiene la propria sfera di sorveglianza sul bene sottratto consentendone il recupero in ogni attimo e, pertanto, non si può ritenere che abbia subito uno spossessamento; la scelta di interrompere la condotta criminosa prima o dopo il superamento delle casse si atteggia, infatti, a mera valutazione di opportunità che non si può riflettere sul momento consumativo del reato.

Due osservazioni si impongono alla luce dei criteri interpretativi che orientano l’esegeta di fronte al dettato normativo.

In primis, all’ermeneuta si impone di privilegiare un’interpretazione che attribuisce un senso e un significato alle espressioni normative, rifuggendo, quindi, da accezioni che le degradano a meri pleonasmi.

Considerare la sottrazione e l’impossessamento “due facce della stessa medaglia” non fa che avvalorare un’interpretazione che considera i due termini mere reiterazioni del medesimo concetto.

Oltretutto, come espressamente chiarito dagli Ermellini, l’oggetto giuridico del reato deve essere interpretato alla luce del principio di offensività.

Se alla sottrazione consegue la perdita della mera disponibilità materiale del bene, l’impossessamento non può che avere una differente e più pregnante portata che rispecchia la nozione dello stesso possesso.

L’ampio significato che il possesso ha assunto nell’ambito penalistico comporta che lo spossessamento possa verificarsi soltanto quando l’avente diritto perde l’autonoma signoria ed effettiva disponibilità del bene e che, quindi, possa evidentemente escludersi dalla concomitante vigilanza della persona offesa e dall’intervento a difesa della res materialmente appresa.

Il mantenimento del controllo dell’avente diritto, ostando alla consumazione del reato, circoscrive la condotta criminosa nell’ambito del tentativo, in palese conformità con il principio di offensività.

Proprio perchè il tentativo si caratterizza per la mancata verificazione dell’evento per cause indipendenti dalla volontà del soggetto agente, la contestuale sorveglianza e la possibilità di intervento dell’avente diritto non possono che rappresentare quel fattore autonomo che non permette la consumazione del reato.

Laura Viola Berruti
viola.berruti@me.com

[1] Cfr, Cass. pen., sez. V, 27.4.2001, n. 17045; Id., sez. V, 19.1.2011, n. 7086; Id. sez. V, 23.2.2011, n. 7042; Id., sez. V, 30.3.2012, n. 30283; Id. sez. V, 16.1.2014, n. 1701; Id., sez. IV, 9.1.2014 n. 7062.

[2] Cfr, Cass pen, sez. V, 28.9.2005, n. 44011; Id.,sez. IV, 16.1.2004, n. 7235; Id.,sez. V, 15.6.2012, n. 25555; Id., sez. V, 30.3.2012, n. 30283; Id.,sez. V, 21.2.2014, n. 8395.

[3] Cfr, Cass. pen. sez. V, 9.6.2008, n. 23020; Id., sez. V, 8.6.2010 n. 27631; Id., sez. V, 10.7.2013, n. 41327; Id., sez. V, 14.05.2013, n. 20838; Id., sez. V, 16.1.2014, n. 1701;

[4] Tra le altre già citate, si segnalano: Cass pen, sez. V, 27.4.2001, n. 17045; Id., sez. V, 8.2.1996, n. 1308.

[5] Cfr, Cass pen, sez. IV, 11.12.2002, n. 4824; Id., sez. V, 17.3.2014, n. 12436.

[6] Cfr, Cass pen, sez. II, 5.2.2013, n. 8445;

[7] Cfr, Cass pen, sez. V, 26.2.2014, n. 9394;

[8] Cfr, Cass pen, SU, 16.12.2014, n. 52117.

Fonte: Furto in supermercato sotto il controllo del personale addetto alla vigilanza: consumato o tentato? Le Sezioni Unite mettono la parola fine all’annoso dibattito
(www.StudioCataldi.it)

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