Portierato – La differenza con la GPG e normative

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Portierato – La differenza con la GPG e normative

La differenza con la GPG e normative:
L’attività di Portierato non più soggetta, ai sensi della Legge 24.11.2000, n. 340, a regime dell’autorizzazione di polizia di cui all’art. 62 T.U.L.P.S. – si differenzia da quella di vigilanza privata sostanzialmente in base

al tipo di servizio richiesto al “portiere”, che non attiene esclusivamente alla generica sorveglianza dell’immobile cui lo stesso è adibito ma è anche collegato allo svolgimento delle attività che nello stabile si compiono.

Giova infatti sottolineare che, in base al contratto di volta in volta considerato, possono essere incluse tra le prestazioni richieste al portiere anche mansioni diverse dalla semplice vigilanza quali, ad esempio, servizi di reception, assistenza clienti, consegna della corrispondenza, custodia intesa come manutenzione dell’integrità dell’edificio, pulizia dello stabile.

Diversamente il servizio delle guardie particolari giurate (GPG) attiene esclusivamente alla prevenzione e repressione delle attività predatorie e, quindi, di difesa del diritto di proprietà, tantè che alle medesime è fatto esplicito divieto di attendere ad altre mansioni lavorative che possano “distrarre” dal servizio di vigilanza cui sono destinate (art. 3 del R.D.L. N° 2144/1936).

Da quanto sopra esposto il Ministero dell’Interno ha chiarito che, al fine di poter definire un determinato tipo di prestazione quale attività di vigilanza sottoposto alla disciplina prevista dal T.U.L.P.S. Ovvero quale servizio di portierato, ormai non più rilevante ai fini di pubblica sicurezza, occorre esaminare caso per caso il tipo di servizio per il quale si sono accordate le parti.

La più recente giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che la Legge 24.11.2000 n° 340, che ha soppresso l’autorizzazione di polizia di cui all’art. 62 del T.U.L.P.S., ha dato spazio a società di servizi di portierato; società che (venendo peraltro a legarsi, sia pure in un rapporto temporaneo, con gli stabili da custodire) sono ammissibili nel vigente ordinamento nazionale e comunitario (così come peraltro previsto anche nell’ambito dei servizi di gestione delle proprietà immobiliari, di cui alla normativa comunitaria e nazionale attuativa: D.L.vo 157/1995).
Al riguardo, è stato sottolineato che – in presenza dell’avvenuta liberalizzazione dell’attività di portierato – ben possono operare organizzazioni imprenditoriali che, senza realizzare intermediazioni di manodopera vietate dall’art.1 della Legge 23.10.1960 n° 1369, in grado di offrire servizi di custodia finalizzati alla tutela della proprietà, ma connaturati da prestazioni non implicanti un obbligo di difesa attiva della proprietà.

La predetta giurisprudenza ha affermato che l’attività di portierato (di custodia), quale che ne sia la forma di espletamento, ha tra le sue finalità lecite e possibili anche quella di tutela della proprietà, essendo peraltro sufficiente la presenza di un portiere (o dei dipendenti delle società di servizi) a scoraggiare eventuali intrusioni o altre azioni in un suo danno.
Il committente può avere la necessità non di un servizio di vigilanza da autorizzare ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S. “bensì di un ordinario servizio di portierato e custodia”.

In questo caso le prestazioni possono consistere: nel controllo delle infrastrutture di servizio, della chiusura delle porte e delle finestre, dei quadri elettrici, delle attrezzature elettroniche, etc.; nella registrazione dei visitatori, nel controllo e nell’ispezione degli accessi, nella regolazione dell’afflusso delle vetture nei parcheggi,nella monitorizzazione dell’impianto di allarme antintrusione e nell’obbligo. In caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico ed a quant’altri verranno individuati dall’ente proprietario per i necessari interventi; nella gestione tecnica del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’azienda; in compiti ispettivi sia nel parcheggio che in aree interne all’edificio; nell’assicurarsi che nessuna persona sconosciuta entri nello stabile senza dichiarare dove è diretta; nell’impedire l’ingresso ad accattoni, venditori ambulanti o perone sospette, impedendo il volantinaggio da parte di persone non autorizzate; vietare la sosta nella guardiola a persone non autorizzate, fornire indicazioni; custodire le cose loro consegnate; ispezionare, dopo la chiusura del portone, i cancelli, ogni altra porta di accesso ed i locali; svolgere uno specifico lavoro di prevenzione ed eventuale intervento antincendio, antiallagamento, fughe di gas etc..

Le predette prestazioni, alla stregua della genericità dei loro contenuti, fanno parte delle attività di mera custodia e vigilanza passiva proprie dell’attività di portierato.

Prot. n. 0400367/16.4/ Gab. 22 marzo 200

 

 

 

Arresto in flagranza di reato

INFO. NORMATIVA

Arresto in flagranza di reato

Codice di Procedura Penale

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L’art. 383 c.p.p., al primo comma, prevede che gli individui privati hanno la facoltà – si badi, non l’obbligo – di procedere all’arresto in flagranza ma solo nei casi di arresto obbligatorio previsti dall’articolo 380 c.p.p. e purché si tratti di delitti perseguibili di ufficio. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia (art. 383 comma 2).

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La pratica dello Yoseikan Budo contempla sia il combattimento a mani nude che quello armato.

Il combattimento a mani nude è sviluppato mediante l’insegnamento di tecniche su tutte le distanze (lunga, media e lotta a terra) comprendenti: colpi (atemi) portati con tutto l’arsenale del corpo (calci, pugni, colpi di mano, gomito, ginocchio e testa), proiezioni (tipiche delle scuole di Jūdō e jujutsu), leve articolari (tipiche delle scuole aiki), immobilizzazioni e strangolamenti sia in piedi sia al suolo. Il combattimento con le armi trae le proprie origini dalle scuole classiche di scherma giapponese (katori shinto ryu) e prevede l’uso di armi lunghe (yarinaginata) della spada (katana) e di armi corte (tanbō sia singolo che doppio,coltellonunchakutonfasai).

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Settembre 2013.

Con M° Tommaso Clemente

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LEGALITA’ PRODOTTO E CERTIFICAZIONE MINISTERIALE

Questo prodotto è stato certificato dal Ministero dell’interno, servizio Polizia Scientifica Aut. Min. N. 559/C-50.047-E-98 del 25/06/98

come inidoneo ad arrecare offesa alla persona quindi di libero acquisto e libera detenzione poichè non contiene nessun tipo di aggressivo chimico

(Legge 496/95).

Per maggiori informazioni potete consultare il sito internet della Polizia di Stato al seguente link: http://poliziadistato.it/faq/1623

Vantaggi e Applicazioni:
Efficace sia contro gli uomini che contro gli animali;
Possibilità di utilizzo in locali chiusi;
Efficace contro soggetti sotto l’effetto di droghe o alcool;
Getto più preciso e selettivo;
Sicura contro l’attivazione accidentale;
NESSUN danno permanente sui soggetti contaminati.

Gli Effetti:
Tempo di reazione alla contaminazione 1/3 secondi
Chiusura involontaria degli occhi;
Infiammazione degli occhi, del naso e della gola;
Sensazione di bruciore sulle parti contaminate;
Disorientamento del soggetto contaminato;
Perdita della volontà di combattere;
Incapacità – 30 – 45 minuti.

Il Key Defender OC Spray è prodotto dalla Armament Systems and Procedures Inc. con sede ad Appleton WI – USA, il 25 giugno 1998.

Il Ministero dell’Interno dipartimento di Pubblica Sicurezza, Commissione Consultiva sugli armamenti ed esplosivi lo ha catalogato

fra gli strumenti di autosoccorso, non potendolo inserire tra le armi comuni in quanto non ha attitudine a recare offesa alla persona

ai sensi del disposto di cui

al 1° comma dell’art. 1 della legge n. 36 del 21/02/1990.

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