Portierato e Vigilanza Privata: differenze, normativa e come scegliere il servizio giusto

Cos’è il portierato e come si distingue dalla vigilanza privata

In molte realtà aziendali, condominiali o commerciali, si tende a confondere il servizio di portierato con quello di vigilanza privata. Si tratta invece di due figure professionali distinte, regolate da normative differenti e con ambiti di intervento ben definiti. Conoscere questa differenza è fondamentale per scegliere il servizio più adatto alle proprie esigenze.

Il portierato: servizi ausiliari alla sicurezza

Il portierato rientra nella categoria dei servizi ausiliari alla sicurezza, disciplinati dalle norme UNI 11925:2023 e UNI 11926:2023. Gli operatori di portierato svolgono attività di accoglienza, controllo degli accessi, gestione dei flussi di persone e monitoraggio delle aree. Non hanno poteri coercitivi né di pubblica sicurezza: agiscono come presidio organizzativo e deterrenza visibile, riportando eventuali criticità alle autorità competenti.

Spectra Servizi eroga questi servizi con personale formato e certificato secondo le norme UNI di riferimento, garantendo standard operativi verificabili e una presenza professionale adeguata al contesto.

La vigilanza privata: un quadro normativo diverso

Le guardie giurate operano invece nell’ambito del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e sono soggette a specifica licenza prefettizia. Dispongono di poteri di intervento più ampi, inclusa la possibilità di portare armi in servizio. Il costo e i vincoli normativi sono conseguentemente più elevati.

Molte situazioni — dall’ingresso di una sede aziendale alla gestione di un evento, dalla reception di un ospedale al presidio di un centro commerciale — non richiedono affatto guardie giurate. Il portierato qualificato garantisce una risposta efficace a costi sostenibili, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Come scegliere il servizio giusto

La scelta dipende dall’analisi del rischio specifica del contesto. Spectra Servizi supporta i propri clienti in questa valutazione, offrendo soluzioni personalizzate e documentate. Se l’obiettivo è presidio, accoglienza e controllo organizzativo, il portierato certificato è spesso la scelta più efficiente ed economicamente vantaggiosa.

Per una consulenza senza impegno:
📞 0461 163 70 30 | info@spectraservizi.it | Trento, via Brennero 322

Addetti Antincendio in Azienda: Obblighi di Legge, Formazione e Come Affidarsi a Spectra Servizi

Ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore, è tenuta per legge a designare e formare addetti alla prevenzione incendi. Un obbligo spesso sottovalutato, ma che può fare la differenza in caso di emergenza — e che comporta responsabilità precise per il datore di lavoro.

Chi sono gli addetti antincendio e perché sono obbligatori

Il D.Lgs. 81/2008, agli articoli 18 e 43, impone a ogni datore di lavoro di designare preventivamente uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Il numero di addetti e il livello di formazione richiesto dipendono dalla classificazione del rischio dell’azienda (basso, medio, elevato), determinata sulla base dell’attività svolta, del numero di dipendenti e delle caratteristiche dei locali.

La nomina è formale, deve essere documentata e i lavoratori designati devono frequentare corsi di formazione specifici, con aggiornamenti periodici. L’inadempienza espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative e penali.

Rischio basso, medio o elevato: cosa cambia

La classificazione del rischio incendio determina la durata e il contenuto del corso obbligatorio: 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio, 16 ore per il rischio elevato. In caso di emergenza, gli addetti devono saper attivare le procedure di evacuazione, utilizzare i presidi antincendio disponibili e coordinare l’intervento dei soccorsi.

Spectra Servizi opera con personale certificato secondo le norme UNI 11926:2023 e UNI 11925:2023, con competenze documentate nella gestione delle emergenze e nel supporto operativo durante evacuazioni e situazioni critiche.

Affidarsi a Spectra Servizi: una scelta di sicurezza

Integrare il personale di Spectra Servizi nel piano di emergenza aziendale significa disporre di operatori preparati, formati e costantemente aggiornati, in grado di affiancare le figure interne obbligatorie per legge o di gestire direttamente le procedure operative in strutture complesse come centri commerciali, edifici pubblici, eventi e aree industriali.

Spectra Servizi supporta le aziende trentine nella costruzione di un sistema di sicurezza completo, dalla redazione delle procedure operative fino alla presenza fisica di personale qualificato durante le ore di attività.

📞 0461 163 70 30 | ✉️ info@spectraservizi.it | 📍 Trento, via Brennero 322

Sistemi di allarme smart per aziende: doppia trasmissione WiFi/cellulare, gestione via app e conformità normativa

La sicurezza perimetrale di un’azienda non si affida più solo a personale fisso o cancelli: oggi i sistemi di allarme intelligenti rappresentano il primo livello di protezione attiva di edifici commerciali, industriali e strutture ricettive. Spectra Servizi integra la custodia e la gestione di questi apparati nei propri servizi ausiliari alla sicurezza, garantendo continuità operativa e piena conformità normativa.

Cos’è un sistema di allarme smart e perché è diverso dai sistemi tradizionali

I moderni apparati di allarme si distinguono dai sistemi analogici per la capacità di trasmettere segnali su doppio canale: rete WiFi e rete cellulare (GSM/4G). Questa ridondanza garantisce che, anche in caso di interruzione della connessione internet o di sabotaggio della linea telefonica, l’allarme venga comunque notificato alla centrale operativa o al responsabile della struttura.

La gestione avviene tramite app dedicate installate su smartphone o tablet, che consentono di attivare e disattivare il sistema da remoto, visualizzare lo stato dei sensori in tempo reale, ricevere notifiche push in caso di anomalie e consultare lo storico degli eventi. Questa centralizzazione del controllo riduce i tempi di risposta e migliora la tracciabilità degli accessi.

Il quadro normativo: L. 340/2000 e servizi ausiliari

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il quadro normativo di riferimento. La Legge 24 novembre 2000, n. 340 ha ridefinito le attività di portierato e i servizi fiduciari, distinguendoli dalla vigilanza privata soggetta ad autorizzazione prefettizia ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S. La custodia e la gestione di apparati di allarme rientra tra i servizi ausiliari che un’azienda certificata come Spectra Servizi può erogare senza necessità di licenza di pubblica sicurezza, purché non si tratti di attività di vigilanza armata.

Questo consente alle strutture di affidarsi a operatori specializzati e certificati per la supervisione degli impianti, mantenendo elevati standard di sicurezza con costi più contenuti rispetto a una guardia giurata.

Il servizio Spectra Servizi: custodia apparati e monitoraggio integrato

Spectra Servizi offre un servizio completo che comprende la custodia fisica degli apparati di allarme, il monitoraggio degli eventi attraverso sistemi remoti, la prima risposta in caso di segnalazione e il coordinamento con le forze dell’ordine se necessario. Il tutto con personale qualificato e formato secondo le norme UNI 11926:2023 e UNI 11925:2023.

L’integrazione con altri servizi – come il controllo accessi, il portierato e la videosorveglianza – permette di costruire un sistema di sicurezza coordinato e adattabile alle esigenze specifiche di ogni cliente B2B nel territorio trentino.

Vuoi integrare un sistema di allarme smart nella gestione della tua struttura? Contattaci per una consulenza senza impegno.

📞 0461 163 70 30 | info@spectraservizi.it | Trento, via Brennero 322

Videosorveglianza aziendale: sistemi IP, conformità GDPR e gestione degli apparati

Installare telecamere non basta. Un sistema di videosorveglianza efficace richiede tecnologie adeguate, una gestione conforme alla normativa sulla privacy e — soprattutto — personale qualificato che ne garantisca il presidio continuo. In un contesto aziendale sempre più attento alla sicurezza, questi tre elementi sono inscindibili.

Tecnologie IP: qualità dell’immagine e gestione centralizzata

I sistemi di videosorveglianza basati su tecnologia IP (Internet Protocol) rappresentano oggi lo standard per strutture aziendali, commerciali e industriali. Rispetto ai tradizionali sistemi analogici, offrono immagini ad alta definizione, trasmissione digitale dei dati, accesso remoto tramite app o browser e integrazione con altri sistemi di controllo accessi o allarme. La registrazione avviene su NVR (Network Video Recorder), con possibilità di archiviazione locale o in cloud. La gestione centralizzata consente di monitorare più sedi da un’unica postazione, con alert automatici in caso di eventi anomali.

Conformità al GDPR: un obbligo che riguarda ogni datore di lavoro

L’installazione e la gestione di sistemi di videosorveglianza sono disciplinate dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il titolare del trattamento — ovvero l’azienda che installa il sistema — è tenuto a: definire con precisione la finalità del trattamento (sicurezza dei beni, prevenzione di illeciti, tutela del patrimonio aziendale); predisporre un’informativa visibile e chiara per chiunque transiti nelle aree riprese; applicare il principio di minimizzazione, limitando il numero di telecamere e la durata della conservazione delle registrazioni a quanto strettamente necessario. Nei contesti lavorativi, il Regolamento si intreccia con le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970, art. 4, come modificato dal D.Lgs. 151/2015): per installare impianti di videosorveglianza che possano monitorare — anche indirettamente — l’attività dei lavoratori, è necessario stipulare un accordo con le rappresentanze sindacali oppure ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La mancata conformità espone il datore di lavoro a sanzioni da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali e a possibili contestazioni in ambito lavoristico.

Custodia degli apparati e presidio attivo: il valore dell’integrazione uomo-tecnologia

Un sistema tecnologicamente avanzato perde efficacia se non è presidiato. La custodia fisica degli apparati — server, NVR, centraline di controllo — è un aspetto critico che spesso viene trascurato. Spectra Servizi integra la componente tecnologica con un servizio di presidio operativo: operatori qualificati formati secondo le norme UNI 11926:2023 e UNI 11925:2023 che monitorano in tempo reale le aree sensibili, gestiscono le segnalazioni di anomalia e garantiscono la continuità del sistema. Questo approccio integrato — tecnologia e risorsa umana — è la risposta concreta alle esigenze di sicurezza delle strutture che non possono permettersi interruzioni o risposte tardive.


Vuoi valutare o aggiornare il tuo sistema di videosorveglianza?
Contattaci per una consulenza senza impegno. Il nostro team analizzerà le esigenze specifiche della tua struttura e proporrà soluzioni conformi, sicure ed efficaci.

📞 0461 163 70 30 | info@spectraservizi.it | Trento, via Brennero 322

Portierato e controllo accessi: come funziona il servizio e perché è diverso dalla vigilanza privata

Portierato e vigilanza privata sono due servizi distinti, regolati da norme diverse, con compiti e responsabilità ben differenziati. Comprendere questa distinzione è il primo passo per scegliere il servizio realmente adeguato alla propria struttura — e per evitare di pagare più del necessario o, al contrario, di esporsi a rischi non coperti.

Il portierato: presidio professionale senza autorizzazione di pubblica sicurezza

Il portierato rientra nella categoria dei servizi ausiliari alla sicurezza, disciplinati dalla norma UNI 11926:2023. A differenza della vigilanza privata — che richiede l’autorizzazione prefettizia prevista dall’art. 134 del T.U.L.P.S. — il servizio di portierato non ha natura di pubblica sicurezza e non prevede facoltà di intervento attivo. Questo lo rende una soluzione flessibile, economicamente efficiente e legalmente appropriata per la grande maggioranza delle situazioni in cui è necessario un presidio professionale visibile e qualificato.

L’addetto al portierato gestisce il controllo degli accessi e l’identificazione dei visitatori, regola i flussi di persone in entrata e uscita, fornisce assistenza e informazioni, monitora le aree assegnate e segnala tempestivamente qualsiasi anomalia alle autorità competenti. È il punto di riferimento operativo per chiunque entri nella struttura — e la prima linea di prevenzione contro accessi non autorizzati.

La vigilanza privata: quando è davvero necessaria

La guardia giurata (GPG) è autorizzata ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. e può intervenire attivamente in situazioni specifiche. Richiede licenza prefettizia, formazione certificata e risponde a norme rigide del settore della sicurezza privata. È la scelta corretta in contesti ad alto rischio, dove è necessario un intervento diretto e non solo la segnalazione di un’anomalia.

Quando il portierato è la scelta giusta

Per la grande maggioranza delle strutture — centri commerciali, condomini, uffici direzionali, poli fieristici, strutture sanitarie e amministrative — il portierato è la risposta corretta: garantisce un presidio professionale e qualificato, riduce il rischio di accessi non autorizzati, migliora l’esperienza di accoglienza per visitatori e clienti, e lo fa a costi significativamente inferiori rispetto alla vigilanza privata.

Spectra Servizi eroga servizi di portierato e controllo accessi da oltre 20 anni in Trentino, con personale certificato secondo la norma UNI 11925:2023 e un sistema di gestione aziendale conforme alla UNI 11926:2023. Un’esperienza consolidata, verificata da enti certificatori terzi e riconosciuta dai principali committenti pubblici e privati della provincia.


Vuoi valutare quale soluzione è più adatta alla tua struttura?
Il nostro team è a disposizione per un’analisi gratuita delle esigenze di accesso e presidio della tua sede.

📞 0461 163 70 30 | info@spectraservizi.it | Trento, via Brennero 322

Addetti alle emergenze e primo soccorso: quando è obbligatorio e come funziona il servizio

La designazione di addetti alle emergenze e al primo soccorso nei luoghi di lavoro non è una formalità burocratica: è un obbligo di legge la cui inosservanza espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative e penali significative. Ancora più importante, è una misura concreta di tutela per lavoratori, visitatori e chiunque frequenti la struttura.

L’obbligo normativo: cosa prevede il D.Lgs. 81/2008

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) impone a ogni datore di lavoro di designare lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e di pronto soccorso, indipendentemente dal settore di attività e dalla dimensione aziendale. La formazione di questi addetti è obbligatoria, periodicamente rinnovabile e deve essere documentata. La mancata designazione o la presenza di personale non adeguatamente formato configura una violazione sanzionabile in sede ispettiva e, in caso di incidente, può aggravare significativamente le responsabilità del datore di lavoro.

Livelli di rischio e qualifiche richieste

I luoghi di lavoro vengono classificati per livello di rischio incendio in base alle caratteristiche strutturali, alla presenza di materiali infiammabili e all’affollamento previsto. Spectra Servizi fornisce addetti qualificati per il Livello 2 — ambienti con affollamento significativo o presenza di materiali a rischio — e per il Livello 3, riservato a contesti ad alto rischio come industrie, ospedali e grandi strutture commerciali. Ogni operatore è inoltre abilitato al primo soccorso con formazione RCP e BLS-D per personale non sanitario, incluso l’utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE).

Presidio fisso o su chiamata: un servizio adattabile a ogni esigenza

Spectra Servizi eroga il servizio di addetti alle emergenze sia in modalità continuativa — con presidio fisso presso la struttura del cliente — sia su richiesta per eventi specifici: fiere, manifestazioni sportive, concerti, assemblee pubbliche e qualsiasi contesto che richieda una copertura temporanea qualificata. La reperibilità tecnologica e antincendio è garantita H24, assicurando una risposta rapida in qualsiasi momento della giornata o della notte.


Hai bisogno di addetti alle emergenze per la tua struttura o per un evento?
Contattaci per verificare la copertura necessaria e ricevere una proposta su misura.

📞 0461 163 70 30 | info@spectraservizi.it | Reperibilità emergenze: 366 800 74 76 | Trento, via Brennero 322

Certificazione UNI 11926:2023 e UNI 11925:2023: cosa garantisce Spectra Servizi ai propri clienti

In un mercato dove chiunque può dichiararsi operatore della sicurezza, la certificazione secondo norme tecniche nazionali riconosciute è l’unico elemento oggettivo che distingue un’azienda strutturata da un semplice fornitore di manodopera. Spectra Servizi opera in conformità alle norme UNI 11926:2023 e UNI 11925:2023, verificate e certificate da enti terzi accreditati.

UNI 11926:2023: i requisiti dell’organizzazione

La norma UNI 11926:2023 definisce i requisiti organizzativi, gestionali e operativi che un’azienda deve soddisfare per erogare servizi ausiliari alla sicurezza in modo strutturato, verificabile e continuativo. Significa avere processi documentati per la gestione operativa del servizio, sistemi di controllo sulla qualità delle prestazioni, procedure standardizzate per la gestione delle emergenze e un modello di supervisione del personale che garantisce la continuità del servizio anche in caso di imprevisti. Non è un attestato auto-dichiarato: è il risultato di un processo di certificazione condotto da organismi accreditati, con verifiche periodiche sul campo.

UNI 11925:2023: i requisiti dell’operatore

La norma UNI 11925:2023 si concentra sul singolo operatore: definisce le competenze tecniche, le conoscenze normative e le capacità operative che ogni addetto ai servizi ausiliari alla sicurezza deve possedere. Ogni operatore Spectra Servizi è formato, valutato e certificato secondo questi standard — non genericamente “addestrato”, ma verificato rispetto a criteri tecnici precisi e aggiornati.

Cosa significa per il committente

Affidarsi a un’azienda non certificata espone al rischio concreto di ricevere un servizio non conforme agli standard di settore, con personale inadeguatamente formato e procedure inesistenti. In caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza, o di incidenti, la scelta del fornitore diventa parte della valutazione di responsabilità del committente. La certificazione UNI è dunque anche una tutela per chi acquista il servizio: è la prova documentata che il fornitore opera secondo standard verificati da enti terzi indipendenti.

Spectra Servizi opera con questo standard da oltre 20 anni sul territorio trentino, con un modello organizzativo continuamente verificato, aggiornato e riconosciuto dai principali committenti pubblici e privati della provincia.


Vuoi ricevere la documentazione relativa alle nostre certificazioni?
Contattaci per richiedere il certificato e il profilo aziendale completo.

📞 0461 163 70 30 | info@spectraservizi.it | Trento, via Brennero 322

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI NEL DELITTO DI FURTO

ladro

 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI NEL DELITTO DI FURTO

 

L’art. 625 del codice penale prevede le circostanze aggravanti:La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032:[1. …;]2. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;3. se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;4. se il fatto è commesso con destrezza;5. se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;6. se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;7. se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;8. se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.Queste sono le circostanze aggravanti specifiche per il reato di furto.Poi ci sono altre ipotesi che aggravano il reato, e sono applicabili a tutti i reati e previste dall’art. 61 c.p.Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:1. l’avere agito per motivi abietti o futili;2. l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;3. l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento;4. l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone;5. l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;6. l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato;7. l’avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;8. l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;9. l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;10. l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio;11. l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità.LE DIFFERENZE:A)Ora la differenza è nella manifestazione del reato, ovvero come viene posto in essere il furto.Se viene commesso semplicemente è previsto e punito dall’art. dall’art. 624 c.p..Qualora nella commissione del reato v’è un comportamento che di per sè è idoneo ad aggravare, rendere più odiosa la condotta, o l’offesa alla persona/e che lo subiscono, allora si chiama furto aggravato.B) sotto il profilo della pena: il furto semplice ha una pena più lieve rispetto a quello aggravato.C) sotto il profilo della procedibilità. il furto semplice è punibile solo qualora la persona che lo ha subito chieda al P.M. di procedere penalmente (con atto di querela), ovvero portare il presunto ladro in giudizio innanzi al Giudice.Per il furto aggravato, il P.M., se ritiene che si sia concretizzata la fattispecie di furto aggravato, può citare a giudizio il presunto ladro innanzi ad un giudice, senza nessuna preventiva “autorizzazione” della persona offesa.CASO CONCRETO : Furto semplice: prendo un pacchetto di sigarette messo sul bancone, davanti al tabaccaio, pensando che non mi veda, ed esco tenendolo in mano, non avendo pagato.Furto aggravato: prendo una maglia, ai grandi magazzini, nascondendola, nel giaccone, alla cassiera, e non pagando. Ho usato destrezza, quindi ho aggavato il mio comportamento.

Portierato – La differenza con la GPG e normative

Security-Guard-Service-SRS

 

Operatore in ext

Portierato – La differenza con la GPG e normative

La differenza con la GPG e normative:
L’attività di Portierato non più soggetta, ai sensi della Legge 24.11.2000, n. 340, a regime dell’autorizzazione di polizia di cui all’art. 62 T.U.L.P.S. – si differenzia da quella di vigilanza privata sostanzialmente in base

al tipo di servizio richiesto al “portiere”, che non attiene esclusivamente alla generica sorveglianza dell’immobile cui lo stesso è adibito ma è anche collegato allo svolgimento delle attività che nello stabile si compiono.

Giova infatti sottolineare che, in base al contratto di volta in volta considerato, possono essere incluse tra le prestazioni richieste al portiere anche mansioni diverse dalla semplice vigilanza quali, ad esempio, servizi di reception, assistenza clienti, consegna della corrispondenza, custodia intesa come manutenzione dell’integrità dell’edificio, pulizia dello stabile.

Diversamente il servizio delle guardie particolari giurate (GPG) attiene esclusivamente alla prevenzione e repressione delle attività predatorie e, quindi, di difesa del diritto di proprietà, tantè che alle medesime è fatto esplicito divieto di attendere ad altre mansioni lavorative che possano “distrarre” dal servizio di vigilanza cui sono destinate (art. 3 del R.D.L. N° 2144/1936).

Da quanto sopra esposto il Ministero dell’Interno ha chiarito che, al fine di poter definire un determinato tipo di prestazione quale attività di vigilanza sottoposto alla disciplina prevista dal T.U.L.P.S. Ovvero quale servizio di portierato, ormai non più rilevante ai fini di pubblica sicurezza, occorre esaminare caso per caso il tipo di servizio per il quale si sono accordate le parti.

La più recente giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che la Legge 24.11.2000 n° 340, che ha soppresso l’autorizzazione di polizia di cui all’art. 62 del T.U.L.P.S., ha dato spazio a società di servizi di portierato; società che (venendo peraltro a legarsi, sia pure in un rapporto temporaneo, con gli stabili da custodire) sono ammissibili nel vigente ordinamento nazionale e comunitario (così come peraltro previsto anche nell’ambito dei servizi di gestione delle proprietà immobiliari, di cui alla normativa comunitaria e nazionale attuativa: D.L.vo 157/1995).
Al riguardo, è stato sottolineato che – in presenza dell’avvenuta liberalizzazione dell’attività di portierato – ben possono operare organizzazioni imprenditoriali che, senza realizzare intermediazioni di manodopera vietate dall’art.1 della Legge 23.10.1960 n° 1369, in grado di offrire servizi di custodia finalizzati alla tutela della proprietà, ma connaturati da prestazioni non implicanti un obbligo di difesa attiva della proprietà.

La predetta giurisprudenza ha affermato che l’attività di portierato (di custodia), quale che ne sia la forma di espletamento, ha tra le sue finalità lecite e possibili anche quella di tutela della proprietà, essendo peraltro sufficiente la presenza di un portiere (o dei dipendenti delle società di servizi) a scoraggiare eventuali intrusioni o altre azioni in un suo danno.
Il committente può avere la necessità non di un servizio di vigilanza da autorizzare ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S. “bensì di un ordinario servizio di portierato e custodia”.

In questo caso le prestazioni possono consistere: nel controllo delle infrastrutture di servizio, della chiusura delle porte e delle finestre, dei quadri elettrici, delle attrezzature elettroniche, etc.; nella registrazione dei visitatori, nel controllo e nell’ispezione degli accessi, nella regolazione dell’afflusso delle vetture nei parcheggi,nella monitorizzazione dell’impianto di allarme antintrusione e nell’obbligo. In caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico ed a quant’altri verranno individuati dall’ente proprietario per i necessari interventi; nella gestione tecnica del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’azienda; in compiti ispettivi sia nel parcheggio che in aree interne all’edificio; nell’assicurarsi che nessuna persona sconosciuta entri nello stabile senza dichiarare dove è diretta; nell’impedire l’ingresso ad accattoni, venditori ambulanti o perone sospette, impedendo il volantinaggio da parte di persone non autorizzate; vietare la sosta nella guardiola a persone non autorizzate, fornire indicazioni; custodire le cose loro consegnate; ispezionare, dopo la chiusura del portone, i cancelli, ogni altra porta di accesso ed i locali; svolgere uno specifico lavoro di prevenzione ed eventuale intervento antincendio, antiallagamento, fughe di gas etc..

Le predette prestazioni, alla stregua della genericità dei loro contenuti, fanno parte delle attività di mera custodia e vigilanza passiva proprie dell’attività di portierato.

Prot. n. 0400367/16.4/ Gab. 22 marzo 200